PARTENARIATO E MODULI DICHIARAZIONI
Chi può essere partner di progetto? Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del bando, i soggetti pubblici o del privato sociale che abbiano finalità istituzionali compatibili con le attività previste nel progetto, possono essere partner. Parlando di partner, cosa si intende per “privato sociale”? Per quanto concerne il bando, la scelta di prevedere che le partnership possano essere stipulate con soggetti pubblici e del privato sociale, intende porsi in coerenza con le finalità della legge regionale. Infatti, si ritiene che la collaborazione con soggetti che non hanno finalità economica, possa contribuire al rafforzamento della sostenibilità dei progetti e al rafforzamento del capitale sociale e della componente volontaristica. A tale scopo, in linea di principio, con la definizione "privato sociale" si intende, quindi, fare riferimento a tutti i soggetti senza finalità di lucro e che perseguono finalità prosociale e altruistiche (es. associazioni, cooperative sociali, parrocchie, ...), ricordando che l'apporto dato deve essere sempre compatibile con i progetti presentati. Cos'è e come si formalizza il rapporto di partenariato? L’accordo di partenariato si formalizza con la scheda partner predisposta e scaricabile alla pagina Bando 2016. La Commissione di valutazione può declassare a semplice lettera di intenti una scheda partner che non dimostra un coinvolgimento fattivo del soggetto partner. Anche se la scheda partner viene declassata a lettera di intenti, per il soggetto coinvolto vale quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 del Bando. Il mio progetto può prevedere la collaborazione con altri soggetti attraverso lettere di intenti? No, il progetto può prevedere solo accordi di partenariato stipulati attraverso le schede partner predisposte e scaricabili alla pagina Bando 2016. Il punteggio delle lettere di intenti previsto al criterio b2) della griglia di valutazione, più basso di quello dedicato alle schede partner, viene attribuito d’ufficio dalla Commissione laddove quest’ultima consideri gli accordi di partenariato non fattivi. Il soggetto proponente può essere anche partner di un altro progetto? No, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del Bando il soggetto legittimato a presentare domanda può o presentare una domanda di contributo oppure partecipare, in veste di soggetto partner, alla realizzazione di un unico progetto, pena l’inammissibilità di tutte le domande in cui è presente il medesimo soggetto. L’ente pubblico (Comune, Servizio sociale dei Comuni, Consultorio familiare, scuole, ecc.) oppure il soggetto estero o con sede al di fuori del territorio regionale può essere partner? Di uno o più progetti? Premesso che i soggetti partner devono avere finalità istituzionali compatibili con le attività previste nel progetto, gli Enti pubblici, i soggetti esteri o quelli con sede al di fuori del territorio regionale, possono partecipare in veste di soggetti partner alla realizzazione di uno o più progetti. Come si formalizza il raccordo con il Servizio sociale dei Comuni e con il Consultorio familiare di riferimento? Per i progetti di cui all’articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) è necessaria la compilazione del modulo per il Servizio sociale dei Comuni che attesti la coerenza del progetto con la programmazione territoriale. Per progetti di cui all’articolo 1, comma 3 lettera c) - CENTRI PER LE FAMIGLIE - è necessario il coinvolgimento attivo anche del Consultorio familiare e quindi le associazioni dovranno chiedere anche a quest’ultimo il rilascio dell’apposita dichiarazione. Il Modello per la dichiarazione del Servizio Sociale dei Comuni e quello per il Consultorio familiare sono già predisposti e scaricabili alla pagina Bando 2016.
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