PARTENARIATO E MODULI DICHIARAZIONI

Chi può essere partner di progetto?

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) del Bando, sono partner i soggetti pubblici, privati o del privato sociale che contribuiscono alla realizzazione del progetto senza ricevere alcun corrispettivo di natura economica.


Parlando di partner, cosa si intende per “privato sociale”?

Con “privato sociale” si intende fare riferimento a tutti i soggetti senza finalità di lucro e che perseguono finalità prosociali e altruistiche (es. associazioni, cooperative sociali, parrocchie, ...), ricordando che l'apporto dato deve essere sempre compatibile con i progetti presentati.


Cos'è e come si formalizza il rapporto di partenariato?

L'accordo di partenariato si formalizza con la scheda partner predisposta e scaricabile alla pagina Bando 2019.

Deve essere compilata indicando i dati del soggetto partner e i ruoli a lui affidati. Infine va firmata dal legale rappresentante del soggetto partner e caricata sulla piattaforma online unitamente alla fotocopia del suo documento d'identità in corso di validità.

N.B. Chi presenta domanda non può essere partner di altri progetti. Se un soggetto è partner, può esserlo solo di un unico progetto e non può presentare domanda in qualità di soggetto proponente.


Il soggetto proponente può essere anche partner di un altro progetto?

No, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Bando il soggetto legittimato a presentare domanda può o presentare una domanda di contributo oppure partecipare, in veste di soggetto partner, alla realizzazione di un unico progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui è presente il medesimo soggetto.


Un'associazione o cooperativa avente i requisiti per presentare domanda può essere partner di più progetti?

No, conformemente all'art. 6, comma 1 del Bando, una stessa associazione o cooperativa, avente i requisiti per presentare domanda ai sensi dell'art. 4 del Bando, non può essere contemporaneamente partner di più progetti, pena l'inammissibilità di tutte le domande in cui compare la stessa associazione o cooperativa partner.


Come si formalizza il raccordo con il Servizio sociale dei Comuni e con il Consultorio familiare di riferimento?

Per i progetti di cui all'articolo 1 comma 3 lettera b) è necessaria la compilazione del modulo per il Servizio sociale dei Comuni o di un Servizio pubblico educativo e del modulo per il Consultorio familiare di riferimento che attesti che le attività da realizzarsi sono svolte in raccordo con gli stessi.

Il Modello per la dichiarazione del Servizio Sociale dei Comuni e/o del Servizio pubblico educativo e quello per il Consultorio familiare sono già predisposti e scaricabili alla pagina Bando 2019.

N.B. si precisa che, in caso di raccordo con più servizi pubblici, deve necessariamente essere compilato un modulo per ciascun servizio pubblico.


Cosa si intende per “servizio pubblico sociale” e “servizio pubblico educativo”?

Per “servizio pubblico sociale” si intende il Servizio Sociale dei Comuni.

Per “servizio pubblico educativo” si intende un'istituzione pubblica che opera nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ad esclusione dei “servizi educativi per la prima infanzia” disciplinati dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20.


A cosa servono le schede di valutazione?

Le schede di valutazione devono essere compilate dai partecipanti a ciascuna attività realizzata all'interno del progetto per comprendere il successo delle iniziative. Tali schede costituiscono parte integrante della documentazione da inviare in fase di rendicontazione del contributo.

I moduli sono messi a disposizione da Area Welfare nella sezione Gestione e Rendicontazione.

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Area Welfare di Comunità
A.A.S. n.2 - “Bassa Friulana - Isontina”
Borgo Aquileia n. 2
33057 Palmanova (UD)
www.welfare.fvg.it
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